FAQ

Avete delle domande da farci? Chiedete pure

Leggete le seguenti domande e leggi le relative risposte, se non riesci a trovare quella giusta inviateci una mail, vi risponderemo prima possibile.

F.A.Q

Frequently asked questions

E' obbligatorio nominare un Amministratore di condominio?

La nomina di un amministratore di condominio è obbligatoria quando i condomini sono più di otto. Pertanto, se nel palazzo ci sono fino a otto proprietari di appartamenti questi potranno fare a meno di nominare un amministratore. Tuttavia, non per questo si può dire che non esiste un condominio: difatti il condominio si forma non appena la proprietà dell’edificio è divisa almeno tra due persone. Quindi già con due condòmini si forma in automatico un condomìnio, senza bisogno di votazioni o altri adempimenti.
“Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario” (art. 1129, primo comma, c.c.). – Riforma del Condominio giugno 2013

Qual’é la maggioranza valida per la nomina di un amministratore?

La nomina dell’amministratore è effettuata dall’assemblea.
Per la validità della nomina è sempre necessaria la maggioranza dei condomini presenti all’assemblea stessa che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.

Come deve essere stabilito il compenso dell’Amministratore?

La legge prevede, come forma di garanzia e di trasparenza nei confronti dei condomini, che l’amministratore nel momento in cui accetta la nomina debba specificare analiticamente (quindi voce per voce) l’importo che chiede come compenso per l’attività da svolgere.

Quanto dura la carica dell’Amministratore?

La legge stabilisce che l’incarico dell’amministratore ha durata di un anno e, in caso di mancata revoca, si intenderà rinnovato per un altro anno. I condomini, tuttavia, possono sempre deliberare la revoca dell’amministratore con le modalità previste nel regolamento di condominio.

Chi può fare l’amministratore di condominio?

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio [1] coloro:

  • che hanno il godimento dei diritti civili;
  • che non sono stati condannati per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • che non sono interdetti o inabilitati;
  • il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.”

I requisiti di cui ai numeri 6 e 7 non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dell’edificio.

L’incarico di amministratore può essere espletato anche da una società. Nel qual caso i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomìni a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui ai numeri da 1 a 5 comporta la cessazione dell’incarico. Nel qual caso ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Altre domande

Millesimali

Cosa sono le tabelle millesimali?

Le tabelle millesimali rappresentano gli strumenti di ripartizione delle spese che individuano il valore della singola unità immobiliare in relazione alle parti comuni dello stabile in misura, definita dalla legge, millesimale (art. 68 disp. att. c.c.). Il valore di cui parliamo riguarda solo il posizionamento dell’unità immobiliare dell’edificio condominiale.

I parametri per le tabelle millesimali
Vari sono i parametri cui bisogna fare riferimento per determinare questo valore come, ad esempio, la metratura, il piano, l’esposizione a sud o nord, ecc. Si tratta, come si può notare, di tutta una serie di parametri che non comprendono le modifiche che ogni condomino può andare ad apportare al proprio appartamento. Infatti, ex art. 68 disp. att. c.c. “nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare”. Lo spirito della norma è proprio quello di valutare il valore proporzionale dell’unità immobiliare in sé e per sé, senza considerare nient’altro. Una menzione a parte, che sarà approfondita più avanti, merita la trasformazione di balcone in verande e la sua influenza sui valori millesimali.

Come si formano le tabelle millesimali?

La determinazione dei valori millesimali di condominio avviene mediante valutazioni del tecnico incaricato effettuate sulle superfici reali di ogni singola unità immobiliare che devono essere ragguagliate alla superficie totale dell’edificio.

Sono escluse dal calcolo dei millesimi le parti esterne al fabbricato e non edificate, per esempio le aree a cortile, parcheggio, giardini se comuni. Sono incluse, invece, anche le aree esterne se di proprietà esclusiva.

Si procede nel seguente modo:

  • si accertano le proprietà esclusive di ciascun condòmino (appartamento, box auto, giardino, corte di pertinenza)
  • si effettuano i rilievi metrici
  • si sviluppano gli elaborati grafici
  • dai grafici si rilevano tutte le grandezze necessarie:
  1. superfici
  2. altezze
  3. esposizioni
  4. destinazioni d’uso
  5. ecc.

Dopo aver ricavato la superficie utile di ogni singolo vano di una specifica unità immobiliare, essa viene moltiplicata per i coefficienti correttivi che modificano i metri quadri in funzione dell’effettivo utilizzo della superficie di essa.

I coefficienti correttivi, che servono a trasformare le superfici reali (o i volumi) delle singole unità immobiliari in valori virtuali, sono determinati dal tecnico incaricato.